| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
D.Lvo 17/08/1999 n. 3341. Sostanze in causa Ogni incendio o esplosione o emissione accidentale di sostanza pericolosa implicante un quantitativo almeno pari al 5% della quantità limite prevista alla colonna 3 dell'allegato I. 2. Conseguenze per le persone o i beni Un incidente, connesso direttamente con una sostanza pericolosa che determini uno dei seguenti eventi: -un morto; - sei persone ferite all'interno dello stabilimento e ricoverate in ospedale per almeno 24 ore; - una persona situata all'esterno dello stabilimento ricoverata in ospedale per almeno 24 ore; -abitazione/i all'esterno dello stabilimento, danneggiata/e inagibile/i a causa dell'incidente; -l'evacuazione o il confinamento di persone per oltre 2 ore (persone moltiplicate per le ore): il risultato è almeno pari a 500; - l'interruzione dei servizi di acqua potabile, elettricità, gas, telefono per oltre 2 ore (persone moltiplicate per le ore): il risultato è almeno pari a 1.000. 3. Conseguenze immediate per l'ambiente -danni permanenti o a lungo termine causati agli habitat terrestri -0,5 ha o più di un habitat importante dal punto di vista dell'ambiente o della conservazione e protetto dalla legislazione; -10 ha o più di un habitat più esteso, compresi i terreni agricoli; - danni rilevanti o a lungo termine causati a habitat di acqua superficiale o marini (*) -10 km o più di un fiume o canale; -1 ha o più di un lago o stagno; -2 ha o più di un delta; -2 ha o più di una zona costiera o di mare; - danni rilevanti causati a una falda acquifera o ad acque sotterranee (*) -1 ha o più. (*) Se del caso, si potrà far riferimento, per valutare un danno, alle direttive 75/440/CEE, 76/464/CEE e alle direttive adottate per la loro applicazione rispetto a determinate sostanze, ossia le direttive 76/160/CEE, 78/659/CEE, 79/923/CEE, oppure la concentrazione letale CL50 per le specie rappresentative dell'ambiente pregiudicato come definite dalla direttiva 92/32/CEE per il criterio «pericolose per l'ambiente». 4. Danni materiali - danni materiali nello stabilimento: a partire da 2 milioni di ECU; - danni materiali all'esterno dello stabilimento: a partire da 0,5 milioni di ECU. 5. Danni transfrontalieri Ogni incidente connesso direttamente con una sostanza pericolosa che determini effetti all'esterno del territorio dello Stato membro interessato. II. Dovrebbero essere notificati alla Commissione gli incidenti e i «quasi incidenti » che, a parere degli Stati membri, presentano un interesse tecnico particolare per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze ma che non rispondono ai criteri quantitativi soprammenzionati. D.L.VO 17-08-1999 N. 334 -Direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti. Allegato VII Criteri armonizzati relativi alla limitazione delle informazioni richieste di cui all'art. 8, comma 11 La limitazione delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 8, comma 11, può essere concessa se almeno uno dei seguenti criteri generici è soddisfatto. 1. Forma fisica della sostanza Sostanze sotto forma solida, per le quali, sia in condizioni normali sia anormali ragionevolmente prevedibili, non è possibile un rilascio di materia o di energia in grado di creare un pericolo di incidente rilevante. 2. Modalità di contenimento e quantità Sostanze imballate o immagazzinate in modo tale e in quantità tali che il massimo rilascio possibile in qualsiasi circostanza sia in grado di non creare un pericolo di incidente rilevante. 3. Ubicazione e quantità Sostanze presenti in quantità tali e a distanza tale da altre sostanze pericolose (presso lo stabilimento o altrove) da non creare di per sé stesse un pericolo di incidente rilevante nè provocare un incidente rilevante che coinvolga altre sostanze pericolose. 4. Classificazione Sostanze definite come pericolose in base alla loro classificazione generica riportata nell'allegato I, parte 2, ma che non sono in grado di creare un pericolo di incidente rilevante e per le quali pertanto la classificazione generica è inadeguata a tal fine. |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|